Con sentenza penale irrevocabile il Tribunale di Trapani ordinava la demolizione dell’immobile di proprietà dei sig.ri X e Y. Con incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. i Sig.ri X e Y chiedevano la revoca, previa sospensione, dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura di Trapani, evidenziando di aver depositato istanza di sanatoria che non si era perfezionata per la carenza di parte della documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione ma, in esecuzione della quale, avevano già adempiuto al pagamento di tutte le rate relative agli oneri concessori e a quello della prima rata dell’oblazione.
In particolare, emergeva come gli stessi si fossero già adoperati per ottemperare alle richieste avanzate dal Comune attraverso la nomina di un perito, sanando in questo modo i vizi che avevano determinato la carenza documentale contestatagli. Pertanto, conformandosi alla giurisprudenza consolidatasi in materia, il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di sospensione dell’ingiunzione di demolizione sulla base dell’imminenza dell’acquisizione dell’integrazione documentale richiesta.
In altre parole, tenuto conto della rilevanza delle condotte riparatorie poste in essere dai contravventori, la demolizione dell’opera la cui natura abusiva era prossima ad essere interamente sanata, appariva sproporzionata.