Rilevate alcune difformità tra il progetto autorizzato per la realizzazione di un fabbricato e l’effettiva attuazione, il P.M. titolare del fascicolo processuale iscriveva la notizia di reato e ne richiedeva il sequestro. Il giudice per le indagini preliminari accoglieva la richiesta ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, consistito nella realizzazione dell’immobile in difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, e il periculum in mora, derivante dalla prosecuzione dei lavori in assenza della necessaria regolarizzazione.
Di particolare rilievo è la circostanza per la quale l’accertamento della fattispecie criminosa è avvenuto prima della conclusione dei lavori, presupposto in forza del quale il Tribunale del riesame ha provveduto ad accogliere, seppur parzialmente, le tesi difensive presentate nel ricorso. Le difformità che avrebbe configurato l’ipotesi di cui all’art. 44 l. c. T.U. edilizio non sono state ritenute penalmente rilevanti in forza di un giudizio di tipo prognostico effettuato dal Tribunale, secondo il quale i vizi riscontrati sarebbero stati sanati una volta completati i lavori.
Con il provvedimento in commento, il Tribunale del riesame ha dunque statuito che nel caso di edificazione non ancora ultimata, le difformità tra il progetto autorizzato e la sua effettiva realizzazione rilevano penalmente solo se è verosimile che le stesse perdurino fino alla fine dei lavori.