Il proprietario di un cane, costretto ad assentarsi per motivi di lavoro dalla sua abitazione, lasciava l’animale in custodia ai propri genitori, a loro volta proprietari di cani e quindi presumibilmente in possesso delle adeguate conoscenze per la sua gestione. Tuttavia, mentre si trovava sotto la loro custodia, l’animale si allontanava dal cortile in cui si trovava e, abbaiando ad un ciclista che passava in prossimità del cancello di casa, ne causava la caduta con conseguenti lesioni. Il danneggiato querelava il proprietario del cane per le lesioni che gli erano state cagionate dall’animale e si costituiva parte civile nel relativo procedimento.
La questione giuridica rilevante attiene alla diversa declinazione della responsabilità in sede civile ed in sede penale per i danni derivanti dal medesimo fatto: il danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. è infatti una responsabilità oggettiva che consente al danneggiato di citare in giudizio il proprietario dell’animale, il quale potrà eventualmente chiamare a sua volta, in garanzia, gli effettivi detentori dell’animale al momento del danno[2]; in sede penale, ai fini di una condanna per lesioni è invece necessario dimostrare la sussistenza di profili soggettivi di responsabilità, quantomeno a titolo di colpa, così come previsto dall’art. 27 Cost.
Pertanto, ferma la responsabilità civile per i danni cagionati, esclusa solo dalla prova liberatoria del caso fortuito, nel procedimento penale, il proprietario del cane dovrà essere assolto secondo quanto statuito dalla pronuncia n. 18814/20120 della Suprema Corte che, in un caso del tutto analogo, aveva riconosciuto la responsabilità dei detentori dell’animale escludendo quella del proprietario secondo il seguente presupposto: “pur di proprietà dell’imputata, (il cane) si trovava nell’abitazione dei coniugi M.-L. I. perchè dagli stessi colà volontariamente condotto, sia pure con il consenso della proprietaria, che legittimamente lo ha loro affidato in considerazione della dimestichezza che essi da sempre avevano con l’animale.
Ciò evidentemente non consente di attribuire alla proprietaria dell’animale alcuna responsabilità per quanto altrove accaduto alla Ma. (persona offesa dal reato), non potendosi ad essa contestare condotte imprudenti esclusivamente addebitabili ai due coniugi che, avendo assunto la posizione di detentori del cane, avevano l’obbligo di custodirlo e di assumere le iniziative necessarie ad impedire che lo stesso procurasse danni a terzi.”
[2] M. Bessone, Trattato di diritto privato, Illecito e responsabilità civile, Tomo II, Capitolo IV