I fatti di causa erano i seguenti: nel procedimento speciale locatizio, il conduttore citava il locatore in giudizio per responsabilità contrattuale ai sensi dell’art.1575 comma 2 c.c., avendo il locatore omesso di mantenere la cosa locata in buono stato per il conduttore. Nello specifico, nel contratto di locazione si prevedeva che il magazzino oggetto del contratto necessitasse di lavori di manutenzione del tetto in amianto. Il locatore si accollava i lavori di riparazione, appaltando a terzi lo svolgimento dei lavori, nelle more dei quali, a causa di forti infiltrazioni, il conduttore subiva ingenti danni economici causati dalla prolungata cessazione dell’attività e dal danno alle merci. La causa, dove venivano chiamati in giudizio dal locatore gli esecutori materiali dei lavori, si chiudeva con il rigetto della domanda, non essendo stato adeguatamente provato il danno.
La questione giuridica che veniva a presentarsi era dunque se fosse possibile, per il conduttore, citare in un nuovo giudizio gli esecutori materiali dei lavori, con cui non intercorreva vincolo obbligatorio derivante da contratto, per responsabilità extracontrattuale, anche se parti nel giudizio di primo grado.
La questione giuridica, così prospettata, escludeva di fatto l’operatività della preclusione del giudicato per ne bis in idem: nel primo giudizio, infatti, nonostante l’identità delle parti, il petitum (risarcimento del danno) dipendeva dal contratto di locazione (causa petendi); nell’eventuale secondo giudizio il risarcimento del danno (petitum) sarebbe invece derivato da una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente diversificazione della causa petendi. La domanda giudiziale la cui causa petendi è costituita dal contratto di locazione è detta infatti etero-determinata dal momento che per la sua esatta individuazione è necessaria l’indicazione del titolo dal quale discende.
In punto di rilevabilità del giudicato, l’eccezione può essere proposta, entro i limiti temporali previsti, dalla parte interessata. In realtà, dal momento in cui l’eccezione non viene classificata come eccezione in senso stretto, ma quale attivazione di un potere officioso del giudice, può essere invocata anche dopo la proposizione delle eccezioni di merito ed in qualunque grado di giudizio.
La proposizione di un nuovo giudizio sarebbe dunque stata possibile a fronte dell’inoperatività della preclusione del ne bis in idem per diversità dell’elemento individuatore della domanda nella causa petendi[1].
[1] Cassazione civile sez. III – 29/10/2019, n. 27612.