Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 86 del 23 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020; decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” (DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea).
Il testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020 (G.U. del 31 dicembre 2020, serie generale n. 323), con entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione (i.e. dal 31 dicembre 2020 – cfr art. 23 decreto – legge).
Il testo del decreto – per quanto di stretto interesse ai procedimenti esecutivi – prevede all’art. 13, commi 13 e 14 la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30 giugno 2021.
Si riporta di seguito – ai fini del commento – il testo dell’articolo di riferimento:
Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
[omissis]
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2021”.
La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (cfr art. 13, co. 13)
La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di “rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo” è prorogata fino al 30 giugno 2021, con dei limiti: la sospensione opera “limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”
La proroga fino al 30 giugno 2021 riguarda quindi la sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti
(i) sfratti per morosità per mancato pagamento del canone alle scadenze;
(ii) sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
(iii) sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
La sospensione delle procedure esecutive inerenti all’abitazione principale (cfr art. 13, co. 14)
Sono, inoltre, sospese fino al prossimo 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato con sostituzione – all’art. 54 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – delle parole “fino al 31 dicembre 2020” con le seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.
Resta pertanto in vigore l’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”[1], che all’inizio del lockdown aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive per le abitazioni principali per sei mesi (fino al 31 ottobre 2020). Un’ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 2020) è stata inserita dal Decreto Ristori, che all’art. 4 ha anche previsto l’inefficacia “di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”